INCONTRI IN VIEDOCALL

VUOI COMPRENDERE SE L’AZIENDA TI STA PRENDENDO IN GIRO?

VUOI COMPRENDERE AL MEGLIO I TUOI DIRITTI?

QUALI SONO LE INDENNITÀ?

VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA?

ACCONTI PROVVIGIONALI?

QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE DOMANDE CHE VI PONETE………POSSIAMO RISPONDERTI NOI !!!!!!!

Come noto le giornate di incontri per approfondimento e valutazione delle problematiche aziendali sono temporaneamente sospese dal mese di luglio 2020.

Per venire incontro alle richieste abbiamo comunque deciso di destinare un giorno fisso, fino a quando l’emergenza non consentirà gli incontri in presenza, durante il quale si terranno appuntamenti individuali a distanza in video conferenza.

A partire dal prossimo venerdì 27 novembre 2020, ogni secondo e quarto venerdì del mese si attiverà la piattaforma per gli incontri in VideoCall

Per riservare un’orario serve richiesta di prenotazione alla mail: 

info@informagenti.it

per info 3313350557

INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA

E CONSULENZA

TOTALMENTE GRATUITA

ILLEGITTIMA LA CONDOTTA DELLA PREPONENTE CHE STORNA LE PROVVIGIONI IN CASO DI RECESSO DEL CLIENTE – AGENTE PER CONTRATTI UTENZE TELEFONICHE

Prassi da tempo invalsa tra le società di telefonia era quella di stornare le provvigioni in caso di recesso da parte del cliente finale.

Con la sentenza n. 18664 dell’8 settembre 2020 la Cassazione ha finalmente bollato tale condotta come l’illegittimità. Del pari le clausole di un contratto di agenzia che prevedevano lo storno delle provvigioni erogate all’agente in caso di recesso anticipato del cliente finale e in caso di mancato raggiungimento di alcuni livelli di fatturato fissati nel contratto erano, e saranno, da ritenersi illegittimi.

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ESTRATTI CONTO PROVVIGIONALI E LORO MANCATA CONTESTAZIONE

Con la sentenza n. 12544 del 10 maggio 2019 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema della mancata contestazione degli estratti conto provvigionali.

Con la suddetta sentenza la Corte ha affermato che: “In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l’omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell’agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.”.

Nella sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che la mancata contestazione degli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente dalla preponente non costituisce un elemento sufficiente a far desumere un’accettazione tacita delle differenti condizioni economiche riconosciute dalla preponente per alcuni specifici affari.

Con precedente di segno opposto enunciato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 13379 del 10 giugno 2009, la Corte aveva affermato che in caso di modifiche unilaterali delle provvigioni da parte della preponente, la continuazione pluriennale della collaborazione da parte dell’agente comporta implicita accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

La sentenza del 2019, invece, segna un passo diverso verso lo strapotere delle modifiche unitari ed imposizione da parte delle preponenti.

Via Pasquale Fiore n. 37 – 70125 BARI – Cel 3313350557 – 0805563847- Mail agenti@studiolegaleabbruzzese.com

AGENTE? NON TI PUOI AMMALARE!!!!!!! SE TI AMMALI DEVI FARE ATTENZIONE…….

Poco o niente si sente discutere circa il caso poco frequente, ma comunque possibile, delle vicende che caratterizzano il rapporto di agenzia in caso di malattia o infortunio da parte dell’agente che il più delle volte si trova impreparato a gestire, commettendo errori irrimediabili che spesso possono portare alla perdita dei diritti.

L’art. 1256 c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa  impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione  ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla “.

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ART. 1751, QUARTO COMMA, COD. CIV. – RIFERIBILITÀ A DANNI ULTERIORI DA FATTO ILLECITO – ART. 1751, PRIMO COMMA, COD. CIV. – CUMULABILITÀ CON GLI ANZIDETTI DANNI DA ILLECITO – CONFIGURABILITÀ

Corte di Cassazione sentenza n. 22389 del 10 dicembre 2012 

L’articolo 1751, quarto comma, C.C., secondo cui la concessione all’agente dell’indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del “diritto all’eventuale risarcimento dei danni”, si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l’illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, violazione dell’esclusiva, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell’agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc.), giacché detta disposizione configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma dello stesso articolo 1751, quarto comma, C.C.., con il quale può pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito.

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FIRRRRRRRR…………………TANTO RUMORE PER NULLA

Che cos’è il FIRR? F.I.R.R. è l’acronimo di Fondo Indennità di Risoluzione Rapporto. In pratica il FIRR è costituito dai soldi dell’agente proveniente della mandante.

Mi ricorda il video di Brignano sulla banca………

I soldi entrano facili facili, ma per farli uscire è più semplice far passare un elefante dalla cruna di un ago.

Hanno fatto tanto rumore per nulla per poi far uscire i modelli attuativi della distribuzione del FIRR sotto elezioni……..ci risiamo con le marchette, ma sempre con i soldi nostri.

“Tieni………..un tozzo di pane”

Briciole se pensiamo al sudore che ogni agente deve buttare sulla strada ogni giorno

ELEZIONI ENASARCO…..SLURP

L’ENASARCO…..QUESTO GIGANTE

Con un avanzo economico di 233 milioni di euro e patrimonio a 7,8 miliardi di euro, dati al consuntivo 2019 queste ente previdenziale privato fa gola a tutti.

In questi giorni per gli addetti ai lavori, agenti e consulenti, sono subissati di spot, federazioni, sindacati tutti che tentano di attrarre più voti possibili alla loro corrente forniti una non meglio precisata andata di fatti veri ed eclatanti fake.

Ogni agente il giorno della votazione dovrà semplicemente avere a mente un pensiero: “sono soddisfatto dell’operato dell’Enasarco di questi anni?” Parliamo della tutela per una equilibrata gestione del vostro futuro pensionistico. Non è semplice dire “tanto decidono sempre loro?” Ora potete decidere voi.

DATA ULTIMA PER METTERSI IN REGOLA, OBBLIGO PEC 01/10/2020

Il D.L.76/2020 Decreto Semplificazioni ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese, quindi anche Agenti e Rappresentanti di commercio, sia che operino in forma individuale che societaria Agenzie commerciali, di comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, vale a dire la propria PEC (posta elettronica certificata), strumento previsto da anni per lo svolgimento dell’attività professionale.

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TRIB. MODENA SENTENZA DEL 5-11-2019 n. 293 PROCACCIAMENTO D’AFFARI – COORDINAMENTO E CONTINUITÀ

Le controversie relative al così detto procacciamento d’affari, contratto atipico che si concreta in una attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito ed alla competenza del Giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell’art. 409 n. 3 c.p.c., presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione;

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