CLAUSOLE NULLE IN CASO DI POTERI ATTRIBUITI ALLA MANDANTE DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTOCLAUSOLE NULLE IN CASO DI POTERI

Spesso si rivolgono agenti che chiedono di esaminare contratti che vedono clausole con attribuiscono, o vorrebbero attribuire, alle mandanti i più svariati e fantasiosi diritti.

Da sempre questo studio ha valutato molte di queste clausole nulle e non opponibili all’agente.

Tale posizione è stata accolta da ultimo con la sentenza n. 9365 del 5 aprile 2023 con quale la Corte di Cassazione si è pronunciata su quelle clausole che attribuiscono alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale sulle provvigioni. La sentenza in commento parte da una controversia tra agente e preponente per il riconoscimento delle differenze provvigionali stornate dalla preponente in base a clausole contrattuali secondo cui le provvigioni spettanti all’agente sono calcolate sul totale del fatturato relativo ai beni venduti “al netto degli sconti” e che gli sconti costituiscono una facoltà della preponente da esercitarsi a suo insindacabile giudizio.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che nel contratto di agenzia devono considerarsi nulle, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 cod. civ., le clausole formulate in modo tale da attribuire alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla preponente all’agente.