Spesso si rivolgono agenti che chiedono di esaminare contratti che vedono clausole con attribuiscono, o vorrebbero attribuire, alle mandanti i più svariati e fantasiosi diritti.
Da sempre questo studio ha valutato molte di queste clausole nulle e non opponibili all’agente.
Tale posizione è stata accolta da ultimo con la sentenza n. 9365 del 5 aprile 2023 con quale la Corte di Cassazione si è pronunciata su quelle clausole che attribuiscono alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale sulle provvigioni. La sentenza in commento parte da una controversia tra agente e preponente per il riconoscimento delle differenze provvigionali stornate dalla preponente in base a clausole contrattuali secondo cui le provvigioni spettanti all’agente sono calcolate sul totale del fatturato relativo ai beni venduti “al netto degli sconti” e che gli sconti costituiscono una facoltà della preponente da esercitarsi a suo insindacabile giudizio.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che nel contratto di agenzia devono considerarsi nulle, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 cod. civ., le clausole formulate in modo tale da attribuire alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla preponente all’agente.