RAPPORTO DI AGENZIA SENZA CONTRATTO

La legge italiana prevede che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto.

Ciò che ne consegue è che la prova del contratto di agenzia non può essere fornita per mezzo di testimoni, né per mezzo di presunzioni.

Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione è quella. di ritenere che non si possa fornire la prova dell’esistenza del contratto di agenzia neppure per mezzo di elementi scritti, quali estratti provvigionali, fatture, listini prezzi e simili, estranei dal vero e proprio scambio di volontà negoziale…….con alcune eccezioni.

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PROVVIGIONI AGENTE E SALDO TOTALE FATTURA CLIENTE

La clausola inserita nei contratti “a completo pagamento del cliente” consente al preponente di ritardare il pagamento della provvigione all’agente sino al momento in cui il cliente ha saldato la fattura.

In sostanza, tale clausola in deroga all’art. 1748 C.C. sposta in avanti il termine di esigibilità della provvigione in favore dell’agente al momento dell’esecuzione del contratto da parte del cliente.

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CARATTERI DISTINTIVI PROCACCIATORE D’AFFARI E AGENTE DI COMMERCIO

CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1974 del 2 febbraio 2016

La Corte torna sullo stabilire i caratteri distintivi tra le due figure molto simili tra loro, ma molto diverse nelle tutele ad essi attribuiti.

I continui interventi sul punto sono necessari per ricordare i paletti oltre i quali le Preponenti non possono e non devono andare.

Nel caso dei procacciatori pretendono doveri senza riconoscere i diritti ed i meriti.

I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono ormai sonori e sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Il rapporto di procacciatore d’affari, invece, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

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INCONTRI IN VIEDOCALL

VUOI COMPRENDERE SE L’AZIENDA TI STA PRENDENDO IN GIRO?

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QUALI SONO LE INDENNITÀ?

VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA?

ACCONTI PROVVIGIONALI?

QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE DOMANDE CHE VI PONETE………POSSIAMO RISPONDERTI NOI !!!!!!!

Come noto le giornate di incontri per approfondimento e valutazione delle problematiche aziendali sono temporaneamente sospese dal mese di luglio 2020.

Per venire incontro alle richieste abbiamo comunque deciso di destinare un giorno fisso, fino a quando l’emergenza non consentirà gli incontri in presenza, durante il quale si terranno appuntamenti individuali a distanza in video conferenza.

A partire dal prossimo venerdì 27 novembre 2020, ogni secondo e quarto venerdì del mese si attiverà la piattaforma per gli incontri in VideoCall

Per riservare un’orario serve richiesta di prenotazione alla mail: 

info@informagenti.it

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ILLEGITTIMA LA CONDOTTA DELLA PREPONENTE CHE STORNA LE PROVVIGIONI IN CASO DI RECESSO DEL CLIENTE – AGENTE PER CONTRATTI UTENZE TELEFONICHE

Prassi da tempo invalsa tra le società di telefonia era quella di stornare le provvigioni in caso di recesso da parte del cliente finale.

Con la sentenza n. 18664 dell’8 settembre 2020 la Cassazione ha finalmente bollato tale condotta come l’illegittimità. Del pari le clausole di un contratto di agenzia che prevedevano lo storno delle provvigioni erogate all’agente in caso di recesso anticipato del cliente finale e in caso di mancato raggiungimento di alcuni livelli di fatturato fissati nel contratto erano, e saranno, da ritenersi illegittimi.

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ESTRATTI CONTO PROVVIGIONALI E LORO MANCATA CONTESTAZIONE

Con la sentenza n. 12544 del 10 maggio 2019 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema della mancata contestazione degli estratti conto provvigionali.

Con la suddetta sentenza la Corte ha affermato che: “In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l’omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell’agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.”.

Nella sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che la mancata contestazione degli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente dalla preponente non costituisce un elemento sufficiente a far desumere un’accettazione tacita delle differenti condizioni economiche riconosciute dalla preponente per alcuni specifici affari.

Con precedente di segno opposto enunciato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 13379 del 10 giugno 2009, la Corte aveva affermato che in caso di modifiche unilaterali delle provvigioni da parte della preponente, la continuazione pluriennale della collaborazione da parte dell’agente comporta implicita accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

La sentenza del 2019, invece, segna un passo diverso verso lo strapotere delle modifiche unitari ed imposizione da parte delle preponenti.

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