Con la sentenza n. 12544 del 10 maggio 2019 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema della mancata contestazione degli estratti conto provvigionali.
Con la suddetta sentenza la Corte ha affermato che: “In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l’omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell’agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.”.
Nella sentenza in commento la Cassazione ha stabilito che la mancata contestazione degli estratti conto provvigionali trasmessi periodicamente dalla preponente non costituisce un elemento sufficiente a far desumere un’accettazione tacita delle differenti condizioni economiche riconosciute dalla preponente per alcuni specifici affari.
Con precedente di segno opposto enunciato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 13379 del 10 giugno 2009, la Corte aveva affermato che in caso di modifiche unilaterali delle provvigioni da parte della preponente, la continuazione pluriennale della collaborazione da parte dell’agente comporta implicita accettazione delle nuove condizioni contrattuali.
La sentenza del 2019, invece, segna un passo diverso verso lo strapotere delle modifiche unitari ed imposizione da parte delle preponenti.
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