CLAUSOLE NULLE IN CASO DI POTERI ATTRIBUITI ALLA MANDANTE DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTOCLAUSOLE NULLE IN CASO DI POTERI

Spesso si rivolgono agenti che chiedono di esaminare contratti che vedono clausole con attribuiscono, o vorrebbero attribuire, alle mandanti i più svariati e fantasiosi diritti.

Da sempre questo studio ha valutato molte di queste clausole nulle e non opponibili all’agente.

Tale posizione è stata accolta da ultimo con la sentenza n. 9365 del 5 aprile 2023 con quale la Corte di Cassazione si è pronunciata su quelle clausole che attribuiscono alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale sulle provvigioni. La sentenza in commento parte da una controversia tra agente e preponente per il riconoscimento delle differenze provvigionali stornate dalla preponente in base a clausole contrattuali secondo cui le provvigioni spettanti all’agente sono calcolate sul totale del fatturato relativo ai beni venduti “al netto degli sconti” e che gli sconti costituiscono una facoltà della preponente da esercitarsi a suo insindacabile giudizio.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che nel contratto di agenzia devono considerarsi nulle, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 cod. civ., le clausole formulate in modo tale da attribuire alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla preponente all’agente. 

L’INDENNITÀ D’INCASSO

Quando parliamo dell’indennità di incasso spettante all’agente di commercio da sempre si apre un ampio dibattito.

Gli agenti spesso domandano: “Ho diritto all’indennità di incasso?”; “Incasso personalmente gli insoluti dal cliente che non paga, ho diritto all’indennità?”.

In data 21/08/2020 la Cassazione ha emanato una sentenza la n. 17572, con la quale ha ribadito che: «Ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente.

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RAPPORTO DI AGENZIA SENZA CONTRATTO

La legge italiana prevede che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto.

Ciò che ne consegue è che la prova del contratto di agenzia non può essere fornita per mezzo di testimoni, né per mezzo di presunzioni.

Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione è quella. di ritenere che non si possa fornire la prova dell’esistenza del contratto di agenzia neppure per mezzo di elementi scritti, quali estratti provvigionali, fatture, listini prezzi e simili, estranei dal vero e proprio scambio di volontà negoziale…….con alcune eccezioni.

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PROVVIGIONI AGENTE E SALDO TOTALE FATTURA CLIENTE

La clausola inserita nei contratti “a completo pagamento del cliente” consente al preponente di ritardare il pagamento della provvigione all’agente sino al momento in cui il cliente ha saldato la fattura.

In sostanza, tale clausola in deroga all’art. 1748 C.C. sposta in avanti il termine di esigibilità della provvigione in favore dell’agente al momento dell’esecuzione del contratto da parte del cliente.

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CARATTERI DISTINTIVI PROCACCIATORE D’AFFARI E AGENTE DI COMMERCIO

CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1974 del 2 febbraio 2016

La Corte torna sullo stabilire i caratteri distintivi tra le due figure molto simili tra loro, ma molto diverse nelle tutele ad essi attribuiti.

I continui interventi sul punto sono necessari per ricordare i paletti oltre i quali le Preponenti non possono e non devono andare.

Nel caso dei procacciatori pretendono doveri senza riconoscere i diritti ed i meriti.

I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono ormai sonori e sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Il rapporto di procacciatore d’affari, invece, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

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INCONTRI IN VIEDOCALL

VUOI COMPRENDERE SE L’AZIENDA TI STA PRENDENDO IN GIRO?

VUOI COMPRENDERE AL MEGLIO I TUOI DIRITTI?

QUALI SONO LE INDENNITÀ?

VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA?

ACCONTI PROVVIGIONALI?

QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE DOMANDE CHE VI PONETE………POSSIAMO RISPONDERTI NOI !!!!!!!

Come noto le giornate di incontri per approfondimento e valutazione delle problematiche aziendali sono temporaneamente sospese dal mese di luglio 2020.

Per venire incontro alle richieste abbiamo comunque deciso di destinare un giorno fisso, fino a quando l’emergenza non consentirà gli incontri in presenza, durante il quale si terranno appuntamenti individuali a distanza in video conferenza.

A partire dal prossimo venerdì 27 novembre 2020, ogni secondo e quarto venerdì del mese si attiverà la piattaforma per gli incontri in VideoCall

Per riservare un’orario serve richiesta di prenotazione alla mail: 

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per info 3313350557

INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA

E CONSULENZA

TOTALMENTE GRATUITA