La mancanza del contratto in forma scritta è sempre un ostacolo per l’agente quando pretende i pagamenti dovuti.
Nell’impossibilità di provare il contratto di agenzia per mancanza del documento scritto, l’agente non perderà comunque ogni diritto!
La ragione si ritrova infatti nella sentenza 5165 del 2015 della Corte di Cassazione, laddove ha affermato: “la sentenza -escluso che nella fattispecie potesse configurarsi un contratto di agenzia per mancanza dell’atto scritto- ha comunque accertato la esistenza di un rapporto contrattuale, in virtù del quale l’attrice aveva svolto attività di promozione e distribuzione; peraltro, pur in presenza di siffatto accertamento, i giudici hanno escluso i diritti nascenti da detto contratto sul rilievo che le attività rientrassero in astratto in quelle riconducibili al contratto di agenzia, mentre -in base alla verifica del concreto atteggiarsi delle prestazioni effettuate- avrebbero dovuto individuare ed applicare la disciplina dettata per regolare fattispecie analoghe secondo quanto previsto dall’art. 12 delle preleggi”.
La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che l’impossibilità di provare per iscritto il contratto di agenzia non esclude la rilevanza giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti ma, solamente, impedisce che questo possa essere qualificato in termini di agenzia commerciale.
Sarà quindi possibile fare accertare la sussistenza nel caso di specie di un contratto diverso, cosiddetto atipico, specificamente un contratto di procacciamento d’affari e richiedere il pagamento delle prestazioni che -per estensione analogica- sarà possibile applicare dal contratto di agenzia al contratto di procacciamento.
Si precisa che l’agente che abbia lavorato senza contratto scritto:
1) potrà ottenere il pagamento delle provvigioni, invocando l’estensione per analogia con il regime dell’agente;
2) potrà ottenere il pagamento di una indennità di mancato preavviso, qualora la cessazione del contratto sia avvenuta ad iniziativa del preponente; ciò naturalmente se possa dimostrare un rapporto continuativo di apprezzabile durata. E’ comunque da escludere che possa trovare diretta applicazione l’art. 1750 c.c., dovendosi più probabilmente individuare in concreto il congruo preavviso che la giurisprudenza sempre riconosce per il recesso dai rapporti a tempo indeterminato;
3) non potrà ottenere le indennità di cessazione del contratto. Tali indennità sono infatti tipizzate espressamente per il tipo contrattuale dell’agenzia non estensibile per analogia.
In definitiva, si deve quindi tenere presente che la mancanza del contratto scritto non esclude il diritto dell’agente al corrispettivo dovuto per la sua opera.
In definitiva, la possibilità di ottenere il pagamento di quanto dovuto sono strettamente collegate all’impostazione della domanda giudiziale che, in via principale o subordinata, dovrà comunque essere volta all’accertamento di un contratto atipico, sia esso di procacciamento d’affari o di altro genere.