In questi anni stanno venendo al pettine le problematiche generate dalla nuova normativa sul patto di non concorrenza ex art. 1751 bis CC e la vecchia normativa.
FATE ATTENZIONE CHE LA MANDANTE VI POTREBBE DIRE “LE PERCENTUALI PRECEDENTEMENTE PAGATE SONO UN ACCONTO” !!!!!!!
Dalla lettura della norma art. 1751 bis cpc si evince che il pagamento dell’indennità va eseguito alla cessazione del rapporto per cui la casa preponente, INOLTRE essendo una indennità è esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA poiché non si è in presenza di un “compenso” con natura provvigionale. Si tratta di una somma da erogare a titolo di indennizzo, per cui è presente la natura risarcitoria, requisiti che la rende estranea al compenso provvigionale e alle sue altre componenti e ne possono essere minimamente invocati importi precedentemente corrisposti a titolo di acconti; difatti, tale errata impostazione ha causato pregiudizi agli agenti sia a livelli contributivi aumentando considerevolmente la propria trattenuta sulle provvigioni a titolo di INPS, nonché di Enasarco che, come noto, è a carico dell’agente e che, come noto, non sarebbe, invece, calcolato come base di calcolo in caso di corresponsione ai soli fini risarcitori previsti dall’art. 1751 bis cpc; la giurisprudenza ha sottolineato che l’art. 1751 bis cc ha un tenore tale da escludere che l’indennità possa essere calcolata come quantum delle provvigioni, avendo tale emolumento natura autonoma e costituendo un qualcosa di aggiuntivo rispetto alle provvigioni liquidate, come appare espressamente previsto laddove si fa riferimento ad una indennità “di natura non provvigionale”. In sostanza la disposizione deve essere intesa nel senso che l’indennità non può essere determinata in misura percentuale, tanto meno ricompresa in quella stabilità per la complessa attività dell’agente, obiettivo proprio prefissato dalla modifica comunitaria.
Quindi, è opportuno valutare nel periodo di transizione tra la vecchia normativa e quella attuale come la preponente intenda gestire le famose percentuali “garibaldine” dell’indennità post contrattuale rimorse nella provvigione.