Quando parliamo dell’indennità di incasso spettante all’agente di commercio da sempre si apre un ampio dibattito.
Gli agenti spesso domandano: “Ho diritto all’indennità di incasso?”; “Incasso personalmente gli insoluti dal cliente che non paga, ho diritto all’indennità?”.
In data 21/08/2020 la Cassazione ha emanato una sentenza la n. 17572, con la quale ha ribadito che: «Ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente.
Diversamente la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui l’incarico venga conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente».
Il ragionamento della della Corte è perfetto e preciso ed occorre partire dalla previsione normativa di cui all’art. 1744 del codice civile, a mente del quale: “L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti della preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione”.
La regola generali, quindi, è quella che l’agente non può riscuotere i crediti della mandante, salvo che non sia espressamente autorizzato.
Del resto anche gli Accordi Economici Collettivi (Industria e Commercio), in sostanza, prevedono che l’incarico di riscossione dei crediti deve essere espressamente affidato all’agente (principalmente in forma scritta) e sia attribuita all’agente una responsabilità contabile. In tali ipotesi, spetterà all’agente uno specifico compenso aggiuntivo in forma non provvigionale ovvero con una provvigione separata.
Ne consegue pertanto che, se il contratto di agenzia (che faccia richiamo all’applicazione degli AEC e) prevede tale ulteriore compito per l’agente di commercio, allo stesso spetta un autonomo compenso di natura non provvigionale oppure determinato con una provvigione separata.
Orbene, in tal caso la Suprema Corte ha affermato che se tale incarico è previsto fin dalla sottoscrizione del contratto di agenzia, il compenso per l’agente è già stato considerato nella percentuale provvigionale ad egli spettante, la quale contempla tutte le obbligazioni poste a carico dell’agente medesimo.
Pertanto, in tal caso, nessun ulteriore compenso sarà dovuto all’agente per l’attività espletata.
DIVERSAMENTE, se il compito di riscuotere i crediti venisse attribuito all’agente in un momento successivo alla stipula del contratto di agenzia o venisse richiesto in forma di abitualità, allora lo stesso andrà retribuito in maniera autonoma rispetto alle provvigioni.
Infine, per completare la disamina, è necessario chiarire che, affinchè si possa parlare di riscossione dei crediti, devono sussistere le seguenti condizioni:
– l’incarico deve essere continuativo (non occasionale) ed espressamente conferito (di norma in forma scritta);
– non deve trattarsi di attività salutari di recupero degli insoluti dei clienti;
– deve essere prevista la responsabilità dell’agente per errore contabile.
Nella stragrande maggioranza dei casi ci si trova di fronte a rapporti di agenzai dove il conferimento dell’incarico di incasso e l’ammontare del relativo compenso non siano espressamente e correttamente pattuiti. Si pensi all’ipotesi in cui l’incarico non formale in cui l’agente riscuote i crediti della mandante, oppure il caso in cui il compenso dovuto per l’attività di incasso è indicato in un’unica provvigione omnicomprensiva, senza distinguere la quota provvigionale per le vendite e quella per l’incasso.
Tutti casi in cui sarà necessario rivolgersi al Tribunale per far accertare il diritto e l’ammontare dell’indennità d’incasso dell’agente.
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