TORNIAMO A PARLARE DI SUB AGENTI
Nel non tanto lontano 2019 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sul tema dei su agenti.
La sentenza n. 23973 del 26 settembre 2019 della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’inquadramento giuridico della figura del subagente tendando di fornire dei “paletti” giuridici affermando che:
- il contratto di sub-agenzia è un contratto derivato, funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, per il quale trovano applicazione le norme dettate in tema di contratto di agenzia (articolo 1745 cod. civ.);
- il contratto di agenzia e di subagenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell’oggetto, si differenzia con riguardo alla persona del preponente, posto che nel secondo caso è l’agente a ricoprire il ruolo di preponente nei rapporti con il subagente;
- sussiste una tendenziale autonomia tra i due rapporti esistenti, da un lato, tra preponente e agente, e tra agente e subagente dall’altro;
- il subagente è un ausiliario dell’agente, che non risponde del proprio operato al preponente, ma direttamente all’agente, operando sotto la responsabilità di quest’ultimo;
- la figura del subagente non è espressamente disciplinata dal codice civile, ma a tale figura si applicano le norme del contratto di agenzia, eccetto l’art. 1745 cod. civ.;
- la responsabilità del preponente è esclusa per fatto illecito del subagente, posto che ciascun padrone o committente risponde, ai sensi degli articoli 2049 e 1228 cod. civ., dei fatti illeciti commessi soltanto dai loro collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all’autonomia organizzativa lo svolgimento dell’attività loro affidata.
La sentenza in commento ha sostanzialmente richiamato tutti i orinai già espressi in precedenti pronunce sul contratto di sub-agenzia e sulla figura del subagente, richiamando una serie di principi di diritto, che ormai rappresentando i cardini giurisprudenziali in materia.