AGENTE? NON TI PUOI AMMALARE!!!!!!! SE TI AMMALI DEVI FARE ATTENZIONE…….

Poco o niente si sente discutere circa il caso poco frequente, ma comunque possibile, delle vicende che caratterizzano il rapporto di agenzia in caso di malattia o infortunio da parte dell’agente che il più delle volte si trova impreparato a gestire, commettendo errori irrimediabili che spesso possono portare alla perdita dei diritti.

L’art. 1256 c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa  impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione  ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla “.

Dando lettura anche all’art. 2110 c.c., che stabilisce “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio […] è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità”, si comprende la tutela che dalla lettura dei successivi art. degli AEC la portata della tutela ance degli Agenti di Commercio

Per gli Agenti e Rappresentanti di commercio, trova applicazione specifica l’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.) per la disciplina del rapporto di agenzia delle associazioni di categoria.

  1. art. 8, in materia di malattia e infortunio;
  2. art. 9, in materia di gravidanza e puerperio.

L’art. 8 stabilisce che “in caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli”.

Quindi massima tutela in caso di malattia viene riservata.

Si precisa, inoltre, che per gli affari conclusi in questo periodo l’agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, con l’esclusione di quegli ordini pervenuti sì durante il comporto, ma in virtù di un’attività svolta in precedenza dall’agente.

Nel momento in cui si verifichino condizioni di salute e/o gravidanza tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di agenzia, dopo il periodo di sospensione previsto, l’Agente dovrà provare gli esiti nefasti della malattia ed inviare puntuale comunicazione alla Casa Mandante le sue “dimissioni per malattia”.

Seguendo l’iter sopra descritto si rientra in una delle pochissime fattispecie in cui, pur rassegnando le proprie dimissioni, l’agente non perde il diritto alle indennità di fine rapporto previsti dall’art. 1751 CC

Inoltre, si precisa che dalla lettura dell’art. 12 AEC iIndustria, invece, il periodo di 6 mesi possa essere invocato nel corsoi all’anno solare e cioè vorrai dire utilizzabile per ciascuna anno.

Avv. Andrea Abbruzzese

STUDIO LEGALE ABBRUZZESE

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