PROVVIGIONI: FACCIAMO CHIAREZZA ART. 1748 CC

L’articolo 1748 del codice civile regolamenta il diritto alla provvigione dell’agente, stabilendo i criteri e le condizioni per la sua maturazione, esigibilità e restituzione.

Analizziamo brevemente i punti chiave della norma:

1. Maturazione del Diritto alla Provvigione (comma 1): L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto se l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

Questo stabilisce il principio che la provvigione è dovuta in relazione all’efficacia dell’azione dell’agente nel portare a termine l’affare.

2. Esigibilità della Provvigione (comma 4): La provvigione diventa esigibile dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. Inoltre, la provvigione è dovuta all’agente, al più tardi, nel momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, a condizione che il preponente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Questo stabilisce un legame diretto tra l’esecuzione dell’affare e il diritto dell’agente a ricevere la provvigione.

3.     Restituzione delle Provvigioni (comma 6): L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo se è certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo qualsiasi patto che sia più sfavorevole all’agente.

Questo implica che l’agente può essere tenuto a restituire la provvigione se l’affare non si concretizza per motivi non attribuibili al preponente.

Quindi, anche se un contratto di agenzia include una clausola che considera approvato il conto provvigionale se non contestato entro un certo periodo (ad esempio, 30 giorni), l’approvazione dell’estratto conto non impedisce l’impugnabilità della validità e dell’efficacia dei singoli rapporti obbligatori.

Ad ogni modo, l’inserimento nel conto provvigionale inverte l’onere della prova dell’esistenza del rapporto fondamentale. Tuttavia, questo non impedisce al preponente di sottrarsi al pagamento della provvigione, dimostrando (tramite specifiche allegazioni e prove da parte dello stesso) che il contratto non è stato eseguito per cause a lui non imputabili.