Nel contratto di agenzia il divieto di concorrenza è un c.d. «effetto naturale del contratto» pur in assenza di una norma specifica che lo preveda (come l’art. 2105 Cod. civ. per il lavoratore subordinato), potendosi desumere dal primo comma dell’articolo 1746 del codice civile , in base al quale l’agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.A ciò si aggiunga che l’articolo 2598, n. 3, del codice civile qualifica un’attività come concorrenza sleale quando è contraria ai principi di correttezza professionale ed idonea a danneggiare l’altrui azienda, indipendentemente dall’effettivo verificarsi di un pregiudizio a carico del soggetto passivo.
CORTE DI APPELLO DI MILANO DEL 29-4-2020 n. 405 Applicazione AEC – Clausola risolutiva espressa – Indennità di fine rapporto ex art. 1750 – 1751 Cod. civ
In presenza di una diversa indicazione del contratto di agenzia, gli Accordi economici collettivi (AEC) non sono applicabili per il solo fatto che la preponente ha accantonato il FIRR presso l’Enasarco.
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2020, n. 3483 – Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento, salvo se diversamente pattuito
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12196
Enasarco – Contributi e sanzioni dovuti sulle provvigioni liquidate nei confronti di subagenti – Riconducibilità alla figura giuridica dell’agente di assicurazione – Distinzione dall’agente di commercio
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta dal Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia soc coop. A r.l., agente assicurativo F., avverso il decreto con cui era ingiunto il pagamento a favore della Fondazione Enasarco di contributi e sanzioni dovuti sulle provvigioni liquidate nei confronti di taluni subagenti per gli anni dal 1998 al giugno 2003.
La Corte territoriale ha ritenuto che dalla normativa in materia emergeva la riconducibilità al paradigma generale di cui all’art. 1742 cc della figura giuridica dell’agente di assicurazione, salvo semplicemente la possibilità di deroga consentita dall’art. 1753 cc; che di conseguenza rientrava nella disciplina di cui all’art. 1742 e seg. c.c. anche il subagente di assicurazione e che essendo i subagenti di assicurazione espressamente esclusi dagli accordi collettivi che prevedono la previdenza integrativa per gli agenti di assicurazione, per essi non operava la deroga di cui all’art. 1753 cc e, quindi, era applicabile la disciplina generale di cui gli art. 1742 cc relativa agli agenti di commercio e la normativa collegata tra cui la tutela previdenziale integrativa Enasarco.
La Corte territoriale ha poi rilevato che, diversamente, non era richiamabile la direttiva europea del 9/12/2002 n 92° che prevedeva a carico dell’intermediario assicurativo particolari obblighi, non previsti dagli artt. 1742 e seg cc per gli altri agenti, in quanto la previsione di tali particolari obblighi era chiaramente finalizzata al concreto esercizio dell’attività avente delle peculiarità e necessitante di maggiori cautele, senza tuttavia introdurre categorie diverse di agenti con conseguenti riflessi sulla normativa previdenziale.
Ha poi affermato che in questo contesto a nulla rilevava l’art. 343, comma 6 d.lgs n. 209/2005 che aveva sancito come i subagenti di assicurazione fossero sottratti all’obbligo di iscrizione all’Enasarco, in quanto non avente efficacia retroattiva e non costituente norma interpretativa e, dunque, esplicante i suoi effetti solo dal 1/1/2006.
2. Avverso la sentenza ricorre il Consorzio con due motivi.
Resiste l’Enasarco.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Ritenuto in diritto
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2 L n 12/1973, del DM 2/5/1953 art. 1, del DM 24/9/98 art. 1, e dell’art. 1753 cc. Afferma che l’agente di assicurazione (art. 1753 cc ) va tenuto distinto dall’agente di commercio (artt 1742 e seg cc) e solo per questi ultimi è prevista l’assicurazione Enasarco; il subagente di assicurazione è assimilabile all’agente di assicurazione distinguendosi pertanto dall’agente di commercio; comprensibile è l’intervento del legislatore con il dlgs 209/2005 che esclude gli agenti di assicurazione ed in particolare i subagenti dagli obblighi previdenziali Enasarco.
Con il secondo denuncia, in caso di rigetto del primo motivo, violazione dell’art. 112 per non avere la Corte deciso sulla domanda di condanna dei subagenti al pagamento della loro quota.
4. Va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
5. In sostanza secondo la Corte d’appello i subagenti e gli agenti assicurativi sono assimilabili agli agenti di commercio, disciplinati dagli artt. 1742 cc e seg., e soggetti anche alla disciplina previdenziale degli agenti di commercio avendo riguardo all’attività svolta, salvo la possibilità di deroghe in base alle norme corporative o agli usi.
La Corte territoriale ha rilevato che il contratto di agenzia assicurativa ha ad oggetto la stabile promozione e conclusione di contratti per conto di una impresa assicuratrice per cui non vi è dubbio che rientri nella disciplina dell’art. 1742 cc, come confermato dalla collocazione dell’art. 1743 cc e dal richiamo contenuto nell’art. 1753 cc alla disciplina del rapporto di agenzia, salvo deroghe previste da norme corporative e dagli usi.
L’iscrizione all’Enasarco è conseguente allo svolgimento dell’attività riconducibile a quella dell’agente di commercio, espressione che non ricorre nel codice civile, e non già all’iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio e nella disciplina di cui all’art. 1742 cc rientra anche il subagente di assicurazione. Essendo, tuttavia, i subagenti di assicurazione espressamente esclusi dagli accordi collettivi, che prevedono la previdenza integrativa per gli agenti di assicurazione, per essi non opera la deroga di cui all’art. 1753 cc e quindi è applicabile la disciplina generale di cui gli art. 1742 cc e la normativa collegata tra cui la tutela previdenziale integrativa Enasarco.
6. La tesi accolta dalla Corte territoriale non risulta fondata e, va qui ribadito, va data continuità ai principi affermati da questa Corte a partire dalla sentenza n. 4296/2016 secondo cui, “in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati ( tra cui l’Enasarco), cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’Enasarco; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio“.
7. Nella citata sentenza si è affermato che ” da sempre per le due indicate categorie di agenti – di commercio e assicurativi – sono dettate discipline profondamente diverse (e questo trova conferma anche negli artt. 1753 e 1905 cod. civ.); da sempre dalla giurisprudenza di questa Corte si desume che la natura di contratto derivato o subcontratto di subagenzia comporta che, in linea generale, i subagenti siano assoggettati alla stessa disciplina degli agenti, in quanto compatibile. E ciò è confermato anche dall’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui anche i subagenti assicurativi non possono svolgere la loro attività se non sono iscritti nel RUI, sia pure nella sezione E del registro e non in quella propria degli agenti. Ne deriva che, se per gli agenti è il rispettivo settore produttivo di appartenenza – nella specie: commercio o assicurazione – l’elemento determinante per l’individuazione della disciplina da applicare, lo stesso vale anche per i subagenti, visto che pure l’attività da questi concretamente esercitata è caratterizzata da tale appartenenza. Invero, è del tutto evidente che l’attività di un subagente assicurativo, nella sostanza, è – a parte la figura del preponente – uguale a quella dell’agente assicurativo e molto diversa, invece, da quella del subagente o dell’agente di commercio.
8. Si è ricordato, inoltre, nella citata sentenza ,che “ i subagenti assicurativi da molto tempo sono inclusi obbligatoriamente nel sistema INPS per la pensione IVS (gestione commercianti) – al pari tutti gli altri agenti e subagenti, sulla sola base dello svolgimento di una attività di agenzia (in senso ampio) svolta in modo abituale e prevalente e senza alcun rilievo alla distinzione dei ruoli (rispettivamente di agente o subagente) – e sono, quindi, dotati di una tutela previdenziale ai sensi dell’art. 38 Cost. Pertanto, il fatto che la categoria professionale di appartenenza non consenta loro di iscriversi al Fondo di categoria certamente non contrasta con il suddetto parametro costituzionale e comunque non ha alcun rilievo nella presente controversia, perché certamente non autorizza l’ENASARCO a chiederne la contribuzione, in mancanza di un fondamento legislativo adeguato ai sensi dell’art. 23 Cost.
9. Nella descritta situazione appare evidente che all’art. 343, comma 6, del Codice delle Assicurazioni non possa che essere attribuito carattere meramente “ricognitivo”, tenendo conto – come prescrive l’art. 12 delle Preleggi – dell’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logicosistematica e teleologica, che trae conferma anche dall’interpretazione genetica della norma stessa, quale si desume dal luogo in cui è inserita sia nell’ambito complessivo del suddetto Codice sia nell’ambito dello stesso art. 343.
10. Infine “Da ultimo, va specificato che la affermata infondatezza della tesi della Fondazione – considerata nel suo insieme e in ogni suo passaggio argomentativo – rende del tutto irrilevanti i prospettati dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 343, comma 6, in oggetto, per asserito contrasto con gli artt. 76, 3 e 38 Cost. Comunque, da quanto fin qui si è detto, emerge con chiarezza che ognuno dei suddetti profili di incostituzionalità è palesemente destituito di fondamento. Infatti: a) il prospettato contrasto con l’art. 3 Cost. è del tutto da escludere ove si consideri che le categorie di persone la cui disciplina della previdenza integrativa viene posta a confronto – cioè i subagenti assicurativi rispetto sia agli agenti assicurativi sia agli agenti degli altri settori – sono categorie non paragonabili, ai fini che qui interessano; b) la presunta violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost. – derivante dal fatto che la norma priverebbe i subagenti assicurativi di una tutela previdenziale integrativa prima esistente – a parte ogni altra considerazione sull’esistenza della copertura assicurativa INPS e sulla natura meramente integrativa della previdenza ENASARCO, è basata su un presupposto erroneo che è quello di attribuire all’art. 343, comma 6, valore innovativo; c) sullo stesso presupposto sbagliato è fondata anche la prospettata violazione dell’art. 76 Cost. che, quindi, non è del pari neppure ipotizzabile”.
11. Per le considerazioni che precedono il primo motivo del ricorso deve essere accolto , e cassata la sentenza impugnata, può decidersi nel merito revocando il decreto ingiuntivo opposto e rigettando la domanda della Fondazione Enasarco. Il secondo motivo resta assorbito. Le spese dell’intero processo, stante la complessità della questione tratta e raffermarsi della giurisprudenza di questa Corte solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo , assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda della Fondazione Enasarco.
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12196 – Contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, compreso l’Enasarco, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., cosicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’Enasarco.
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12196
Enasarco – Contributi e sanzioni dovuti sulle provvigioni liquidate nei confronti di subagenti – Riconducibilità alla figura giuridica dell’agente di assicurazione – Distinzione dall’agente di commercio
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta dal Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia soc coop. A r.l., agente assicurativo F., avverso il decreto con cui era ingiunto il pagamento a favore della Fondazione Enasarco di contributi e sanzioni dovuti sulle provvigioni liquidate nei confronti di taluni subagenti per gli anni dal 1998 al giugno 2003.
La Corte territoriale ha ritenuto che dalla normativa in materia emergeva la riconducibilità al paradigma generale di cui all’art. 1742 cc della figura giuridica dell’agente di assicurazione, salvo semplicemente la possibilità di deroga consentita dall’art. 1753 cc; che di conseguenza rientrava nella disciplina di cui all’art. 1742 e seg. c.c. anche il subagente di assicurazione e che essendo i subagenti di assicurazione espressamente esclusi dagli accordi collettivi che prevedono la previdenza integrativa per gli agenti di assicurazione, per essi non operava la deroga di cui all’art. 1753 cc e, quindi, era applicabile la disciplina generale di cui gli art. 1742 cc relativa agli agenti di commercio e la normativa collegata tra cui la tutela previdenziale integrativa Enasarco.
La Corte territoriale ha poi rilevato che, diversamente, non era richiamabile la direttiva europea del 9/12/2002 n 92° che prevedeva a carico dell’intermediario assicurativo particolari obblighi, non previsti dagli artt. 1742 e seg cc per gli altri agenti, in quanto la previsione di tali particolari obblighi era chiaramente finalizzata al concreto esercizio dell’attività avente delle peculiarità e necessitante di maggiori cautele, senza tuttavia introdurre categorie diverse di agenti con conseguenti riflessi sulla normativa previdenziale.
Ha poi affermato che in questo contesto a nulla rilevava l’art. 343, comma 6 d.lgs n. 209/2005 che aveva sancito come i subagenti di assicurazione fossero sottratti all’obbligo di iscrizione all’Enasarco, in quanto non avente efficacia retroattiva e non costituente norma interpretativa e, dunque, esplicante i suoi effetti solo dal 1/1/2006.
2. Avverso la sentenza ricorre il Consorzio con due motivi.
Resiste l’Enasarco.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Ritenuto in diritto
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2 L n 12/1973, del DM 2/5/1953 art. 1, del DM 24/9/98 art. 1, e dell’art. 1753 cc. Afferma che l’agente di assicurazione (art. 1753 cc ) va tenuto distinto dall’agente di commercio (artt 1742 e seg cc) e solo per questi ultimi è prevista l’assicurazione Enasarco; il subagente di assicurazione è assimilabile all’agente di assicurazione distinguendosi pertanto dall’agente di commercio; comprensibile è l’intervento del legislatore con il dlgs 209/2005 che esclude gli agenti di assicurazione ed in particolare i subagenti dagli obblighi previdenziali Enasarco.
Con il secondo denuncia, in caso di rigetto del primo motivo, violazione dell’art. 112 per non avere la Corte deciso sulla domanda di condanna dei subagenti al pagamento della loro quota.
4. Va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.
5. In sostanza secondo la Corte d’appello i subagenti e gli agenti assicurativi sono assimilabili agli agenti di commercio, disciplinati dagli artt. 1742 cc e seg., e soggetti anche alla disciplina previdenziale degli agenti di commercio avendo riguardo all’attività svolta, salvo la possibilità di deroghe in base alle norme corporative o agli usi.
La Corte territoriale ha rilevato che il contratto di agenzia assicurativa ha ad oggetto la stabile promozione e conclusione di contratti per conto di una impresa assicuratrice per cui non vi è dubbio che rientri nella disciplina dell’art. 1742 cc, come confermato dalla collocazione dell’art. 1743 cc e dal richiamo contenuto nell’art. 1753 cc alla disciplina del rapporto di agenzia, salvo deroghe previste da norme corporative e dagli usi.
L’iscrizione all’Enasarco è conseguente allo svolgimento dell’attività riconducibile a quella dell’agente di commercio, espressione che non ricorre nel codice civile, e non già all’iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio e nella disciplina di cui all’art. 1742 cc rientra anche il subagente di assicurazione. Essendo, tuttavia, i subagenti di assicurazione espressamente esclusi dagli accordi collettivi, che prevedono la previdenza integrativa per gli agenti di assicurazione, per essi non opera la deroga di cui all’art. 1753 cc e quindi è applicabile la disciplina generale di cui gli art. 1742 cc e la normativa collegata tra cui la tutela previdenziale integrativa Enasarco.
6. La tesi accolta dalla Corte territoriale non risulta fondata e, va qui ribadito, va data continuità ai principi affermati da questa Corte a partire dalla sentenza n. 4296/2016 secondo cui, “in tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati ( tra cui l’Enasarco), cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all’obbligo di iscrizione all’Enasarco; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio“.
7. Nella citata sentenza si è affermato che ” da sempre per le due indicate categorie di agenti – di commercio e assicurativi – sono dettate discipline profondamente diverse (e questo trova conferma anche negli artt. 1753 e 1905 cod. civ.); da sempre dalla giurisprudenza di questa Corte si desume che la natura di contratto derivato o subcontratto di subagenzia comporta che, in linea generale, i subagenti siano assoggettati alla stessa disciplina degli agenti, in quanto compatibile. E ciò è confermato anche dall’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, secondo cui anche i subagenti assicurativi non possono svolgere la loro attività se non sono iscritti nel RUI, sia pure nella sezione E del registro e non in quella propria degli agenti. Ne deriva che, se per gli agenti è il rispettivo settore produttivo di appartenenza – nella specie: commercio o assicurazione – l’elemento determinante per l’individuazione della disciplina da applicare, lo stesso vale anche per i subagenti, visto che pure l’attività da questi concretamente esercitata è caratterizzata da tale appartenenza. Invero, è del tutto evidente che l’attività di un subagente assicurativo, nella sostanza, è – a parte la figura del preponente – uguale a quella dell’agente assicurativo e molto diversa, invece, da quella del subagente o dell’agente di commercio.
8. Si è ricordato, inoltre, nella citata sentenza ,che “ i subagenti assicurativi da molto tempo sono inclusi obbligatoriamente nel sistema INPS per la pensione IVS (gestione commercianti) – al pari tutti gli altri agenti e subagenti, sulla sola base dello svolgimento di una attività di agenzia (in senso ampio) svolta in modo abituale e prevalente e senza alcun rilievo alla distinzione dei ruoli (rispettivamente di agente o subagente) – e sono, quindi, dotati di una tutela previdenziale ai sensi dell’art. 38 Cost. Pertanto, il fatto che la categoria professionale di appartenenza non consenta loro di iscriversi al Fondo di categoria certamente non contrasta con il suddetto parametro costituzionale e comunque non ha alcun rilievo nella presente controversia, perché certamente non autorizza l’ENASARCO a chiederne la contribuzione, in mancanza di un fondamento legislativo adeguato ai sensi dell’art. 23 Cost.
9. Nella descritta situazione appare evidente che all’art. 343, comma 6, del Codice delle Assicurazioni non possa che essere attribuito carattere meramente “ricognitivo”, tenendo conto – come prescrive l’art. 12 delle Preleggi – dell’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logicosistematica e teleologica, che trae conferma anche dall’interpretazione genetica della norma stessa, quale si desume dal luogo in cui è inserita sia nell’ambito complessivo del suddetto Codice sia nell’ambito dello stesso art. 343.
10. Infine “Da ultimo, va specificato che la affermata infondatezza della tesi della Fondazione – considerata nel suo insieme e in ogni suo passaggio argomentativo – rende del tutto irrilevanti i prospettati dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 343, comma 6, in oggetto, per asserito contrasto con gli artt. 76, 3 e 38 Cost. Comunque, da quanto fin qui si è detto, emerge con chiarezza che ognuno dei suddetti profili di incostituzionalità è palesemente destituito di fondamento. Infatti: a) il prospettato contrasto con l’art. 3 Cost. è del tutto da escludere ove si consideri che le categorie di persone la cui disciplina della previdenza integrativa viene posta a confronto – cioè i subagenti assicurativi rispetto sia agli agenti assicurativi sia agli agenti degli altri settori – sono categorie non paragonabili, ai fini che qui interessano; b) la presunta violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost. – derivante dal fatto che la norma priverebbe i subagenti assicurativi di una tutela previdenziale integrativa prima esistente – a parte ogni altra considerazione sull’esistenza della copertura assicurativa INPS e sulla natura meramente integrativa della previdenza ENASARCO, è basata su un presupposto erroneo che è quello di attribuire all’art. 343, comma 6, valore innovativo; c) sullo stesso presupposto sbagliato è fondata anche la prospettata violazione dell’art. 76 Cost. che, quindi, non è del pari neppure ipotizzabile”.
11. Per le considerazioni che precedono il primo motivo del ricorso deve essere accolto , e cassata la sentenza impugnata, può decidersi nel merito revocando il decreto ingiuntivo opposto e rigettando la domanda della Fondazione Enasarco. Il secondo motivo resta assorbito. Le spese dell’intero processo, stante la complessità della questione tratta e raffermarsi della giurisprudenza di questa Corte solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo , assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda della Fondazione Enasarco.
ACCORDO SULL’ANTICIPAZIONE DEL 30% DEL FIRR
Sottoscritto l’accordo che prevede che gli Agenti di commercio e consulenti finanziari possano chiedere all’Enasarco una anticipazione FIRR, fino al massimo del 30% dell’accantonato, che corrisponde ad una somma complessiva di 450 milioni di euro.
Il FIRR, accantonato dall’azienda mandante e gestito da Enasarco, è stato istituito dalle parti sociali attraverso gli Accordi economici collettivi. L’emergenza Covid-19 ha influito – ed influisce – pesantemente sull’attività degli agenti e rappresentanti di commercio. Per questo le rappresentanze di categoria hanno concordato di rendere disponibile il 30% del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (Firr), quale strumento di sostegno alla categoria ed iniezione di liquidità. .
In ogni caso l’accordo prevede che gli agenti possano esercitare il diritto all’anticipazione entro la data del 31 marzo 2021.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER AGENTI DI COMMERCIO. COME POSSO FARE DOMANDA? QUALI DOCUMENTI SERVONO?
La montagna ha partorito il topolino!
L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato pubblicato le istruzioni per la presentazione della domanda per richiedere il contributo a fondo perduto di cui a al Decreto Rilancio.
Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.
ATTENZIONE
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.
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