NUOVO AEC 2025 SETTORE COMMERCIALE – LA MONTAGNA HA PARTORITO IL TOPOLINO

Dopo anni di annunci le sigle sindacali hanno sottoscritto il nuovo AEC degli agenti di Commercio del settore commerciale analizziamo le novità principali:

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore commercio, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2025. Se il contratto di agenzia prevede l’applicazione dell’AEC commercio, le modifiche collettive si applicano automaticamente dal 1° luglio 2025 e non è obbligatorio modificare immediatamente i singoli contratti di agenzia già in essere tra preponente e agenti. Tuttavia, è consigliato adeguare i contratti per integrare le nuove disposizioni e chiarire i rapporti.

Di seguito, con riferimento agli articoli e agli istituti contrattuali, sono illustrate le principali novità introdotte dall’AEC 2025 rispetto al precedente Accordo del 16 febbraio 2009:

1. Provvigioni sulle vendite online (Art. 6 e 7)

  • Novità: Per la prima volta, viene riconosciuto esplicitamente il diritto dell’agente alla provvigione anche sulle vendite effettuate tramite e-commerce nella propria zona di competenza, superando le incertezze interpretative del passato.
  • Rispetto al 2009: L’AEC 2009 non prevedeva alcuna disciplina specifica sulle vendite online, generando frequenti contenziosi.

2. Tutela rafforzata della zona in esclusiva (Art. 3 e 5)

  • Novità: Il concetto di esclusiva territoriale è stato ribadito e rafforzato, tenendo conto anche delle nuove dinamiche digitali e multicanale. È stato introdotto l’obbligo per la mandante di fornire all’agente tutti i dati sui risultati ottenuti nella zona affidata.
  • Rispetto al 2009: La tutela della zona era meno dettagliata e non teneva conto delle vendite indirette tramite canali digitali.

3. Indennità di fine rapporto e FIRR (Art. 15 e Tabelle)

  • Novità: Riviste le modalità di calcolo delle indennità di fine rapporto per renderle più eque. È stato aggiornato il meccanismo del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), fermo ai valori del 1989, con nuovi criteri di calcolo.
  • Rispetto al 2009: Il sistema era obsoleto e meno favorevole agli agenti.

4. Indennità per società di persone (Art. 15-bis)

  • Novità: Per la prima volta, è stato riconosciuto il diritto alle indennità di fine rapporto anche alle società di persone in caso di pensionamento o invalidità del socio.
  • Rispetto al 2009: Le società di persone erano escluse da tali tutele.

5. Contratti a termine e tutela giovani (Art. 2)

  • Novità: Introdotta una limitazione all’uso dei contratti a tempo determinato per favorire la stabilità dei rapporti e la tutela dei giovani agenti.
  • Rispetto al 2009: Non erano previste restrizioni specifiche.

6. Tutele per malattia, maternità e paternità (Art. 12 e 13)

  • Novità: Rafforzate le garanzie per agenti in caso di malattia, maternità e paternità. In particolare, per la paternità, il padre agente ha diritto ad astenersi dall’attività fino a 20 giorni nei primi 5 mesi dalla nascita o adozione del figlio, con sospensione del contratto e divieto di risoluzione da parte della mandante.
  • Rispetto al 2009: Le tutele erano più limitate e non specificavano questi dettagli.

7. Variazioni contrattuali e di zona (Art. 5 e 8)

  • Novità: Modificata la disciplina delle variazioni di zona, provvigioni, prodotti e clientela, uniformandola a quella già prevista nell’AEC Industria. Rafforzata la tutela dell’agente contro modifiche unilaterali della mandante, che ora deve comunicare tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato.
  • Rispetto al 2009: La disciplina era più generica e lasciava maggiori margini di discrezionalità alla mandante.

8. Anticipi provvigionali e trasparenza (Art. 7)

  • Novità: Migliorate le disposizioni sugli anticipi provvigionali e rafforzato il diritto dell’agente a ricevere informazioni trasparenti e dettagliate sulle provvigioni maturate e sulle vendite nella propria zona.

9. Patto di non concorrenza (Art. 17)

  • Novità: Chiarito che il compenso per il patto di non concorrenza ha natura complementare rispetto alle indennità di fine rapporto e non può essere assorbito da esse.
  • Rispetto al 2009: La disciplina era meno chiara e lasciava spazio a interpretazioni.

10. Gestione delle controversie (Art. 23)

  • Novità: Aggiornata la normativa sulla gestione delle controversie, prevedendo l’intervento di apposite commissioni sindacali e commissioni paritetiche territoriali per la conciliazione delle vertenze, soprattutto in materia di indennità di fine rapporto.
  • Rispetto al 2009: Le procedure erano meno strutturate e meno garantiste per l’agente.

Tabella di sintesi delle principali novità

TemaAEC 2009AEC 2025
Vendite onlineNon disciplinateProvvigioni esplicite anche su e-commerce
Esclusiva di zonaGenericaRafforzata, anche per vendite digitali
Indennità società di personeNon riconosciuteRiconosciute in caso di pensionamento/invalidità
FIRR/Indennità fine rapportoCalcolo obsoletoCalcolo aggiornato e più equo
Contratti a termineNessuna restrizioneLimitazioni per tutela giovani
Malattia, maternità, paternitàTutele minimeRafforzate, con congedo paternità specifico
Variazioni contrattuali/di zonaPiù ampio potere mandanteMaggiori tutele per agente
Trasparenza provvigioniInformazione genericaObbligo rafforzato di trasparenza
Patto di non concorrenzaAssorbibile dalle indennitàNatura complementare, non assorbibile
Gestione controversieProcedura meno strutturataCommissioni sindacali e paritetiche

AVV. Andrea Abbruzzese

Tel 0808491236 – Cel 3313350557

Via Quarto n. 46 70125 BARI

PROVVIGIONI: FACCIAMO CHIAREZZA ART. 1748 CC

L’articolo 1748 del codice civile regolamenta il diritto alla provvigione dell’agente, stabilendo i criteri e le condizioni per la sua maturazione, esigibilità e restituzione.

Analizziamo brevemente i punti chiave della norma:

1. Maturazione del Diritto alla Provvigione (comma 1): L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto se l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

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CLAUSOLE NULLE IN CASO DI POTERI ATTRIBUITI ALLA MANDANTE DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTOCLAUSOLE NULLE IN CASO DI POTERI

Spesso si rivolgono agenti che chiedono di esaminare contratti che vedono clausole con attribuiscono, o vorrebbero attribuire, alle mandanti i più svariati e fantasiosi diritti.

Da sempre questo studio ha valutato molte di queste clausole nulle e non opponibili all’agente.

Tale posizione è stata accolta da ultimo con la sentenza n. 9365 del 5 aprile 2023 con quale la Corte di Cassazione si è pronunciata su quelle clausole che attribuiscono alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale sulle provvigioni. La sentenza in commento parte da una controversia tra agente e preponente per il riconoscimento delle differenze provvigionali stornate dalla preponente in base a clausole contrattuali secondo cui le provvigioni spettanti all’agente sono calcolate sul totale del fatturato relativo ai beni venduti “al netto degli sconti” e che gli sconti costituiscono una facoltà della preponente da esercitarsi a suo insindacabile giudizio.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato che nel contratto di agenzia devono considerarsi nulle, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 cod. civ., le clausole formulate in modo tale da attribuire alla preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla preponente all’agente. 

L’INDENNITÀ D’INCASSO

Quando parliamo dell’indennità di incasso spettante all’agente di commercio da sempre si apre un ampio dibattito.

Gli agenti spesso domandano: “Ho diritto all’indennità di incasso?”; “Incasso personalmente gli insoluti dal cliente che non paga, ho diritto all’indennità?”.

In data 21/08/2020 la Cassazione ha emanato una sentenza la n. 17572, con la quale ha ribadito che: «Ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente.

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RAPPORTO DI AGENZIA SENZA CONTRATTO

La legge italiana prevede che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto.

Ciò che ne consegue è che la prova del contratto di agenzia non può essere fornita per mezzo di testimoni, né per mezzo di presunzioni.

Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione è quella. di ritenere che non si possa fornire la prova dell’esistenza del contratto di agenzia neppure per mezzo di elementi scritti, quali estratti provvigionali, fatture, listini prezzi e simili, estranei dal vero e proprio scambio di volontà negoziale…….con alcune eccezioni.

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PROVVIGIONI AGENTE E SALDO TOTALE FATTURA CLIENTE

La clausola inserita nei contratti “a completo pagamento del cliente” consente al preponente di ritardare il pagamento della provvigione all’agente sino al momento in cui il cliente ha saldato la fattura.

In sostanza, tale clausola in deroga all’art. 1748 C.C. sposta in avanti il termine di esigibilità della provvigione in favore dell’agente al momento dell’esecuzione del contratto da parte del cliente.

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CARATTERI DISTINTIVI PROCACCIATORE D’AFFARI E AGENTE DI COMMERCIO

CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1974 del 2 febbraio 2016

La Corte torna sullo stabilire i caratteri distintivi tra le due figure molto simili tra loro, ma molto diverse nelle tutele ad essi attribuiti.

I continui interventi sul punto sono necessari per ricordare i paletti oltre i quali le Preponenti non possono e non devono andare.

Nel caso dei procacciatori pretendono doveri senza riconoscere i diritti ed i meriti.

I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono ormai sonori e sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Il rapporto di procacciatore d’affari, invece, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

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