CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1974 del 2 febbraio 2016
La Corte torna sullo stabilire i caratteri distintivi tra le due figure molto simili tra loro, ma molto diverse nelle tutele ad essi attribuiti.
I continui interventi sul punto sono necessari per ricordare i paletti oltre i quali le Preponenti non possono e non devono andare.
Nel caso dei procacciatori pretendono doveri senza riconoscere i diritti ed i meriti.
I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono ormai sonori e sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.
Il rapporto di procacciatore d’affari, invece, si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.
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