Poco o niente si sente discutere circa il caso poco frequente, ma comunque possibile, delle vicende che caratterizzano il rapporto di agenzia in caso di malattia o infortunio da parte dell’agente che il più delle volte si trova impreparato a gestire, commettendo errori irrimediabili che spesso possono portare alla perdita dei diritti.
L’art. 1256 c.c. “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla “.
Leggi tutto “AGENTE? NON TI PUOI AMMALARE!!!!!!! SE TI AMMALI DEVI FARE ATTENZIONE…….”