ATTENZIONE ALLE INFORMAZIONI SULL’AREA FORNITE ALLE PREPONENTI

Una sentenza che farà discutere quella pubblicata il 30 novembre 2020 n. 27364 dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata su un tema spigoloso e cioè quello degli obblighi informativi a carico dell’agente.

Quali obblighi e quali conseguenze

L’obbligo previsto a carico dell’agente ex art. 1746 c.c. di fornire alla preponente tutte informazioni utili per meglio conoscere le condizioni del mercato di riferimento nella zona contrattuale al fine di valutare strategici e singoli affari, con la sentenza citata si trasforma in un’arma a doppio taglio perché pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale dell’agente di promuovere la conclusione di affari, può assumere una rilevanza tale da giustificare, in caso di errata o alterata rappresentazione una violazione, che potrebbe legittimare la risoluzione del rapporto di agenzia per colpa.

Il caso prende le mosse da una volutamente alterata rappresentazione del mercato fatta da un agente.