La legge italiana prevede che il contratto di agenzia debba essere provato per iscritto.
Ciò che ne consegue è che la prova del contratto di agenzia non può essere fornita per mezzo di testimoni, né per mezzo di presunzioni.
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione è quella. di ritenere che non si possa fornire la prova dell’esistenza del contratto di agenzia neppure per mezzo di elementi scritti, quali estratti provvigionali, fatture, listini prezzi e simili, estranei dal vero e proprio scambio di volontà negoziale…….con alcune eccezioni.
Tra le varie segnaliamo:
“Non possono assumere valore probatorio per la prova del contratto di agenzia i documenti prodotti, trattandosi non del contratto stipulato bensì di estratti provvigionali o fatture o meri elenchi clienti, da cui non possono trarsi elementi circa la conclusione di un contratto di agenzia, tanto più che essi nulla dicono in ordine alla promozione stabile di affari da parte del ricorrente ed alla conclusione dei contratti asseritamente promossi, e sono compatibili con una mera collaborazione per la vendita di prodotti con soggetti già clienti dell’azienda, come asserito dalla convenuta” (Cass. 13822 del 06 luglio 2015).
Ed ancora:
Cassazione 1657/2017:
l requisito di scrittura in oggetto non può essere tratto da documentazione varia contenente non già lo scambio esplicito di un consenso negoziale, ma comunicazioni di altra natura (informazioni su trasformazioni o modifiche societarie, riepiloghi di pagamenti e di provvigioni ed estratti conto, tutti di epoca non chiarita nel corpo dei motivi, che rinviano solo al numero di produzione dei documenti
In relazione a quanto la Suprema Corte ha più volte sancitosi possono trarre alcuni principi:
– è possibile provare per mezzo di testimoni o presunzioni l’esistenza del contratto di agenzia solo quando l’agente ha senza sua colpa perduto il documento, trovando applicazione l’art. 2725 del codice civile.
-fuori da questo caso, il contratto non può essere provato per mezzo di riscontri documentali diversi dallo scambio diretto della volontà di stipulare un contratto di agenzia o a modificarne quello esistente.