COSA ACCADE SE NON C’E’ LA GIUSTA CAUSA DEL RECESSO DELLA MANDANTE – INTERESSANTI PRONUNCE DI MERITO

Due interessanti pronunce del 10 agosto 2019 e del 18 luglio 2019, rispettivamente del Tribunale di Bolzano e il Tribunale di Milano si sono espresse sulle sorti del recesso non retto da vista causa in un rapporto di agenzia.

Entrambe le pronunce hanno fatto proprio un principio di diritto già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19579 del 30 settembre 2016, che ha espresso un principio secondo cui: “In tema di rapporto di agenzia, il recesso dell’agente per giusta causa si converte, ove si accerti l’insussistenza di quest’ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell’agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all’eventuale risarcimento del danno”.

Con ciò, le citate pronunce hanno ribadito il principio secondo cui la mancanza di giusta causa riscontrata durante il giudizio porta quale conseguenza la riqualificazione della cessazione del rapporto in un recesso senza preavviso, con tutte le conseguenze in tema di pagamento o delle indennità sia di mancato preavviso che di fine rapporto, precisando che tale riqualificazione si verifica tanto per la mandante e che per l’agente.