I caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata zona territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una collaborazione professionale autonoma, continua, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente. Tale contratto si differenzia da quello del procacciatore d’affari il quale svolge la sua attività senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
Dunque, mentre l’attività dell’agente di commercio è stabile, quella del procacciatore d’affari è occasionale, in quanto dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Nel caso di specie, i contratti di collaborazione stipulati tra i ricorrenti e una società, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, senza alcun vincolo di stabilità e con piena libertà di orario e di scelte organizzative, sono stati ricondotti nell’ambito del contratto di agenzia. Corte appello Roma sez. lav., 09/02/2018, n.448