CORTE DI APPELLO DI MILANO 12-3-2020 n. 252 Divieto di concorrenza in corso di rapporto – Concorrenza illecita e sviamento di clientela

Nel contratto di agenzia il divieto di concorrenza è un c.d. «effetto naturale del contratto» pur in assenza di una norma specifica che lo preveda (come l’art. 2105 Cod. civ. per il lavoratore subordinato), potendosi desumere dal primo comma dell’articolo 1746 del codice civile , in base al quale l’agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.A ciò si aggiunga che l’articolo 2598, n. 3, del codice civile qualifica un’attività come concorrenza sleale quando è contraria ai principi di correttezza professionale ed idonea a danneggiare l’altrui azienda, indipendentemente dall’effettivo verificarsi di un pregiudizio a carico del soggetto passivo.