TRIB. MODENA SENTENZA DEL 5-11-2019 n. 293 PROCACCIAMENTO D’AFFARI – COORDINAMENTO E CONTINUITÀ

Le controversie relative al così detto procacciamento d’affari, contratto atipico che si concreta in una attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito ed alla competenza del Giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell’art. 409 n. 3 c.p.c., presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione;

il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia prevedente l’obbligo di svolgere un’attività di promozione dei contratti), con la conseguenza che l’attività del procacciatore d’affari, pur non corrispondendo ad una necessità giuridica, essa dipendendo esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore non potendo, perciò, in tale senso, qualificarsi come stabile, può, tuttavia, di fatto svolgersi periodicamente nel tempo, e presentare perciò il carattere della continuità richiesta dal citato art. 409 n. 3 c.p.c., ai fini dell’individuazione del Giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie.

RIF. In Guida al lavoro 9-20 pag. 62