ILLEGITTIMA LA CONDOTTA DELLA PREPONENTE CHE STORNA LE PROVVIGIONI IN CASO DI RECESSO DEL CLIENTE – AGENTE PER CONTRATTI UTENZE TELEFONICHE

Prassi da tempo invalsa tra le società di telefonia era quella di stornare le provvigioni in caso di recesso da parte del cliente finale.

Con la sentenza n. 18664 dell’8 settembre 2020 la Cassazione ha finalmente bollato tale condotta come l’illegittimità. Del pari le clausole di un contratto di agenzia che prevedevano lo storno delle provvigioni erogate all’agente in caso di recesso anticipato del cliente finale e in caso di mancato raggiungimento di alcuni livelli di fatturato fissati nel contratto erano, e saranno, da ritenersi illegittimi.

Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un contratto di agenzia stipulato tra un agente e una società di telecomunicazioni, in cui era espressamente prevista la possibilità di storno delle provvigioni corrisposte a tale agente nelle seguenti ipotesi: 1) mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato di 30,00 Euro per le “sim fonia”; 2) mancato raggiungimento, da parte del cliente, di un fatturato di 20,00 Euro per le “sim dati”; 3) disdetta entro sei mesi dall’attivazione da parte del cliente.

Con la sentenza in commento la Cassazione ha statuito che:

  1. nelle ipotesi contrattuali sopra riportate non si era verificata alcuna mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili alla preponente, ma solo il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi di politica aziendale della stessa preponente;
  2. le clausole del contratto di agenzia che prevedono lo storno delle provvigioni nelle ipotesi sopra indicate sono illegittime, in quanto in contrasto con l’art. 1746, VI comma, codice civile, secondo cui “L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.”.

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