ART: 1752 C.C. AGENTE CON RAPPRESENTANZA

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.

Il compito specifico dell’agente è di promuovere la conclusione di contratti, adoperandosi con tutti i mezzi di cui dispone per conseguire il risultato di mantenere e sviluppare in una determinata zona le relazioni di affari del preponente e collocare le merci, i prodotti o i servizi che questo offre.
L’agente nell’assolvere questo compito essenziale può atteggiare la propria attività in relazione alle esigenze particolari del caso concreto, in modo da compiere atti che formano l’oggetto specifico di altri rapporti, quali la commissione, il mandato e la mediazione. Tuttavia l’agente non si trasforma in commissionario, in mandatario o in mediatore.

Quando l’agente ha compiuta la sua prestazione essenziale, il contratto può essere concluso direttamente tra il preponente e il terzo. Questo concetto è posto in evidenza dal primo comma dell’art. 1745 ove si parla di contratto «concluso per il tramite dell’agente».

La rappresentanza nel rapporto di agenzia

La prestazione dell’agente può essere qualificata dalla rappresentanza. In tal caso l’agente promuove i contratti e li conclude in nome del preponente, ampliando così la sua sfera di collaborazione all’impresa del preponente, nello stesso modo che l’amplia quando partecipa più intensamente dell’ordinario alla conclusione del contratto, intervenendo per es. alla discussione delle condizioni di questo. La rappresentanza può riferirsi non solo alla conclusione ma anche all’esecuzione del contratto e può essere limitata a singoli atti di esecuzione quali per es. la consegna delle merci e la ricezione dei pagamenti.
Il potere di rappresentanza deve essere conferito all’agente dal preponente. Eccezionalmente la legge riconosce all’agente una limitata rappresentanza passiva per alcuni atti inerenti o conseguenti all’esecuzione del contratto e un limitato potere di gestione rappresentativa per la tutela urgente dei diritti dell’imprenditore (art. 1745).