ART. 1751 C.C. INDENNITÀ IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

All’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.

L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.

L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.

L’indennità di risoluzione per il contratto di agenzia a tempo indeterminato

Il rapporto di agenzia ha per base una prestazione di lavoro qualificata dalla stabilità e dall’autonomia.
Come per il contratto di lavoro l’art. 2120 prevede l’indennità di anzianità, così l’art. 1751 prevede per il rapporto di agenzia a tempo indeterminato la indennità di risoluzione.
L’agente spiega funzione attiva di collaborazione all’impresa del preponente, di cui diventa ausiliario, integrando nei rapporti esterni la funzione di essa. Perciò, quando nessun termine è stabilito circa la durata del contratto, l’imprenditore non può far cessare il rapporto senza dare all’agente un compenso per 1’utilità che ha tratto dall’opera di lui. Se l’agenzia è una società il compenso è ugualmente dovuto, rimanendo ferme le ragioni che lo giustificano.
L’indennità di risoluzione è esclusa conformente ai principi generali solo se lo scioglimento del rapporto si verifica per fatto imputabile all’agente. Esclusa la imputabilità del fatto all’agente per dolo o colpa, l’indennità è sempre dovuta tanto se la risoluzione si verifica per fatto del preponente quanto se si verifica per causa estranea.

In base a quali criteri si determina

L’agente non è impiegato, stante l’autonomia della sua attività. Ammesso quindi il diritto alla indennità, questa non può essere determinata con i criteri stabiliti per la indennità di anzianità dall’art. 2120 e, cioè, in proporzione degli anni di servizio. L’indennità per l’agente è costituita da una percentuale sull’ammontare delle provvigioni liquidategli per tutto il corso del contratto. La misura della percentuale si determina secondo gli usi: in mancanza è stabilita dal giudice secondo equità.

Non è stato accolto dal codice il criterio di un massimo annuo dell’ammontare delle provvigioni oltre il quale la percentuale non dovrebbe essere dovuta. Non può sorgere quindi per il codice la questione se verificandosi eccedenza in un anno e difetto in un altro in relazione al massimo stabilito, sia da ammettere il compenso fra i diversi anni.
Nelle provvigioni non sono comprese le somme corrisposte dal preponente all’agente a titolo di rimborso totale o parziale delle spese (arg. art. 1221, 1°comma).

Detrazioni sull’indennità

Dall’indennità di risoluzione si detrae quanto l’agente ha il diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente. La formulazione di tale norma nel secondo comma dell’art. 1751 è diversa dalla formulazione della corrispondente norma dettata per il rapporto di lavoro dall’art. 2123. L’agente deve fare la detrazione: per il prestatore di lavoro l’imprenditore può fare la detrazione, salvo patto contrario. Sostanzialmente il contenuto delle due disposizioni non è diverso, giacché non è da escludere che anche nel rapporto di agenzia il preponente può non fare la detrazione nonostante l’agente abbia l’obbligo di sopportare che si faccia; come non è escluso che agente e preponente stabiliscano per fatto espresso che la detrazione non si debba fare.

L’indennità per il caso d’invalidità

L’indennità è dovuta anche in caso d’invalidità dell’agente, purché questa: a) sia permanente e totale; b) sia inoltre causa di scioglimento del rapporto.

La norma nei termini del terzo comma dell’art. 1751 non pare fosse necessaria giacché qualunque sia la causa dello scioglimento del rapporto, e quindi anche la invalidità, purché non sia imputabile all’agente, l’indennità è dovuta a termini del primo com­ma dell’articolo.

Per scorgere l’opportunità della disposizione del terzo comma dell’art. 1751 occorre fare l’ipotesi di una invalidità permanente e totale dell’agente a lui imputabile. Ma in questo caso l’indennità non è dovuta per i principi generali e per il primo comma dell’articolo.

A chi si trasmette l’indennità in caso di morte dell’agente

In caso di morte dell’agente l’indennità è dovuta agli eredi. Da notare la diversità della disciplina per il caso di morte del prestatore di lavoro o dell’agente.
Se muore il prestatore di lavoro i congiunti hanno diritto all’indennità se viventi a carico; la vivenza a carico è presunta iuris et de iure, per il coniuge e i figli; in concorso di più aventi diritto la ripartizione in caso di disaccordo è fatta con riguardo al bisogno; si seguono le norme della successione legittima solo se mancano le persone espressamente indicate (art. 2122).
In caso di morte dell’agente si prescinde dalla vivenza a carico e dal bisogno nella ripartizione; si seguono le norme della successione legittima o testamentaria a seconda della forma di delazione dell’eredità; possono ricevere l’indennità anche gli estranei se eredi.

I criteri sono diversi perché diversa è la natura del diritto nei due casi: nel rapporto di lavoro i congiunti conseguono l’indennità iure proprio, nel rapporto di agenzia l’indennità si trasmette iure hereditatis. Nel rapporto di agenzia l’indennità è il corrispettivo dell’apporto di utilità dell’agente all’azienda del preponente, costituisce un credito dell’agente verso l’imprenditore; con la morte dell’agente il diritto entra a far parte dell’eredità e si trasmette con questa, seguendo le regole proprie della successione ereditaria.

A chi spetta l’indennità di mancato preavviso se muore l’agente

Mentre come ora si è visto l’art. 1751 si riporta alle regole della successione per l’indennità di risoluzione, l’art. 1750 nulla dice per il caso di morte dell’agente dopo il recesso del preponente, il quale per aver omesso di dare il preavviso nel termine stabilito dagli usi sia obbligato al pagamento della corrispondente indennità. Data la natura specifica della indennità di preavviso, giustificabile solo nei riguardi delle persone viventi a carico, sembra che debbano valere le norme proprie del rapporto di lavoro subordinato, che sono quelle dell’art. 2122 ora ricordate.