ART. 1750 C.C. DURATA DEL CONTRATTO O RECESSO

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere  dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.

Il codice non si occupa della cessazione del rapporto di agenzia a tempo determinato. Una norma espressa sarebbe stata superflua: il rapporto a tempo determinato cessa al termine stabilito senza obbligo di preavviso e d’indennità.
Se prima della scadenza del termine il contratto si risolve per colpa di uno dei contraenti, gli effetti della risoluzione si stabiliscono secondo i principi generali col risarcimento integrale del danno.

Per il contratto di agenzia a tempo indeterminato l’art. 1750 segue le direttive comuni a tutti i contratti a tempo indeterminato e principalmente quelle dei rapporti di lavoro.

Ciascuna delle parti può recedere dando il preavviso all’altra in mancanza di preavviso è dovuta una corrispondente indennità.
La durata del termine di preavviso non è indicata dal codice, stante la difficoltà di seguire un criterio uniforme per tutti i casi.
Nessuna distinzione è fatta circa l’ampiezza del preavviso in relazione alla durata del rapporto né è richiesto un minimo di durata di questo per l’esercizio della facoltà di recesso.
La durata del termine è stabilita dagli usi.
Il preavviso deve essere dato anche quando l’agente è una società.
In caso di proroga a scadenza fissa o a tempo indeterminato di contratto di agenzia a tempo determinato, deve stabilirsi caso per caso secondo le circostanze se il rapporto debba ritenersi a tempo determinato o indeterminato, accertando se il termine risulti apposto inizialmente o la proroga a scadenza fissa sia stata data per eludere la disposizione circa l’obbligatorietà del preavviso.

Per quanto riguarda l’estinzione del rapporto di agenzia, vengono applicati i principii generali del contratto di lavoro (art. 1750); e così, in relazione al rapporto a tempo indeterminato, viene riconosciuto all’agente, oltre a un’indennità di preavviso, un’indennità di risoluzione, il cui fondamento si riallaccia all’indennità di anzianità prevista per il contratto di lavoro (art. 1751). Si giustifica l’estensione all’agente di una tutela identica a quella accordata al lavoratore, per la stabile collaborazione che l’agente presta all’impresa del preponente, di cui costituisce un vero e proprio ausiliario, anche se ha certi caratteri di autonomia che rendono inconfondibile la sua figura con quella di un impiegato. La singolare posizione dell’agente spiega i criteri che si sono seguiti nella disciplina dell’indennità, e che divergono alquanto dai criteri invalsi per i rapporti di lavoro subordinato. L’indennità si determina in base all’ammontare delle provvigioni liquidate all’agente nel corso dell’intero rapporto, e in misura proporzionale all’ammontare stesso; essa è dovuta anche per il caso di invalidità permanente e totale dell’agente. Nel caso di morte si devolve agli eredi e non ai congiunti viventi a carico.