ART. 1749 C.C. OBBLIGHI DEL PREPONENTE

Il preponente, nei rapporti con l’agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto: in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto contoindica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.

L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo

II primo comma dell’art. 1749 costituisce una limitazione al principio posto dall’art. 1748. La limitazione è conforme ai principi generali, e forse non era neanche necessario sancirla espressamente. Il diritto alla provvigione non può rimanere condizionato al buon fine dell’affare se il buon fine deve escludersi per fatto o colpa del preponente. Nessun debitore può col fatto proprio costituire le condizioni per non adempiere la sua obbligazione.

Il secondo comma regola il cosiddetto « storno » del contratto. Il preponente e il terzo possono d’accordo non eseguire in tutto o in parte il contratto concluso per il tramite dell’agente. In questo caso l’inesecuzione dipende anche dalla volontà del terzo e deve escludersi perciò che all’agente possa essere riconosciuto il diritto alla intera provvigione; dipende inoltre anche dalla volontà del preponente e non sarebbe giusto applicare il primo comma dell’art. 1748, che riconosce all’agente il diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto buon fine. Pertanto la legge per contemperare le diverse esigenze dispone che l’agente ha diritto a una provvigione ridotta. La riduzione si fa con riguardo agli usi o, in mancanza, è fatta dal giudice con criteri di equità. S’intende che vale anche la determinazione convenzionale della provvigione se per l’agente è piu favorevole.

Da notare che la norma del secondo comma dell’art. 1749 riflette unicamente l’inesecuzione consensuale. Se l’inesecuzione dipende da impossibilità sopravvenuta (art. 1218), quale che sia il motivo della impossibilità, l’agente non ha diritto ad alcuna provvigione, applicandosi la regola che egli sopporta il rischio del buon fine dell’affare.