Art. 1747 C.C. IMPEDIMENTO DELL’ AGENTE

L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.

 L’impedimento che non permette all’agente di realizzare l’incarico viene individuato nella impossibilità temporanea di eseguire la prestazione, a lui non imputabile. Tale impedimento, in base ad un dovere di correttezza e buona fede, deve essere comunicato immediatamente al preponente.

Se il rapporto di agenzia è a tempo indeterminato, esso si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando il preponente non ha più interesse ad esigere la prestazione. Se è a tempo determinato, il preponente può recedere dal contratto se non ha interesse all’adempimento parziale