Art. 1745 C.C. RAPPRESENTANZA DELL’AGENTE

Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente. L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo

Inadempienza contrattuale: mancata esecuzione degli obblighi che nascono dal contratto (esempio: obbligo di consegnare al compratore le cose vendute).

Provvedimenti cautelari: provvedimenti diretti ad assicurare, in via provvisoria, la tutela di un diritto che risulterebbe irrimediabilmente pregiudicato se si attendesse la definizione in sede ordinaria della controversia (es.: il sequestro conservativo).

All’agente viene riconosciuto un potere di rappresentanza, connaturale al rapporto di agenzia, per il quale non è necessario un esplicito conferimento (cd. rappresentanza legale). Viceversa, il conferimento risulta necessario se i poteri che a lui vengono attribuiti sono più ampi di quelli che gli spettano per legge, o se sono più limitati o addirittura esclusi.

Il comma 2 riconosce all’agente un potere di rappresentanza sia extraprocessuale (come dispone anche il comma 1, che abilita l’agente a ricevere dichiarazioni e reclami) sia processuale.

Infatti l’agente può anche richiedere provvedimenti cautelari, come il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), ed addirittura si ritiene possa instaurare giudizi di merito per discutere davanti al giudice della controversia nata con il terzo, con cui egli ha trattato