RiscossioniL’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
La facoltà di incassare i crediti deve essere perciò espressamente conferita, o per iscritto o verbalmente o anche conferita di volta in volta per il compimento di ogni singolo affare. Lo stesso risultato può essere realizzato se il preponente invia al terzo una lettera, nella quale indica l’agente come procuratore all’incasso, ossia come legittimato a ricevere il pagamento. In tali casi, il pagamento fatto all’agente è valido ed efficace; ad esso consegue perciò la liberazione del debitore, la possibilità di cancellare eventuali ipoteche costituite a garanzia dell’adempimento del debito, e di determinare, nel caso di rifiuto a ricevere il pagamento, gli effetti della mora credendi [v. 1206 ss.].
Se, invece, riceve un pagamento per il quale non è autorizzato, la liberazione del debitore è subordinata alla ratifica del creditore [v. 1188].