Art. 1743 C.C. ESCLUSIVA

L’esclusiva ha la funzione di rendere le parti contemporaneamente debitore e creditore di un obbligo negativo, e cioè dall’astensione della concorrenza. Se la parte che deve astenersi non rispetta tale divieto, sarà tenuta al risarcimento del danno.

L’obbligo di astensione normalmente rimane in vigore per la durata del contratto: essa però può essere anche successiva alla sua estinzione, se circoscritta ad una determinata zona o attività, e se comunque non superiore ad un periodo di 2 anni.

La norma prevede il diritto di esclusiva come un elemento naturale del negozio (e cioè un elemento naturalmente presente ma non indispensabile) che le parti possono derogare attraverso una clausola espressa o tacitamente, attraverso cioè un comportamento dal quale sia desumibile tale volontà derogatoria.