Art. 1742 C.C. NOZIONE

Art. 1742 C.C. Nozione Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. 

Per l’esistenza del contratto di agenzia è necessario che il rapporto assunto dall’agente sia un rapporto destinato a durare nel tempo, diretto non alla promozione di un singolo affare ma di tutti gli affari di una certa specie, in un certo periodo di tempo, nell’interesse del preponente (che conferisce l’incarico) ed in un rapporto di continuativa coordinazione con la sua attività.

La previsione della retribuzione fa qualificare il contratto come oneroso: il corrispettivo è perciò un elemento essenziale del contratto ed è la prestazione principale a carico del preponente. Essa deve essere determinata o determinabile in base agli usi (cioè abitudini) generalmente praticati in un certo ramo del commercio, o agli usi contrattuali, cioè le abitudini che si sono formate nei rapporti tra le singole imprese ed i loro agenti. Ove la retribuzione non risulti altrimenti determinabile le parti possono ricorrere al giudice, che provvederà secondo equità (suo giusto apprezzamento, che tiene conto delle esigenze di entrambe le parti).

Il compenso dell’agente, che viene normalmente identificato nella provvigione, non esclude che le parti possano prevedere, in aggiunta ad essa, anche un fisso mensile.

La provvigione spetta all’agente solo per gli affari conclusi [v. 1748] e non per quelli promossi ma non accettati dal preponente, a meno che questi ingiustificatamente non rifiuti la conclusione degli affari promossi dall’agente. In tal caso l’agente avrà diritto alla provvigione a titolo di risarcimento del danno [v. 1223].

La delimitazione del luogo in cui gli affari devono essere svolti è un elemento essenziale del contratto. L’individuazione geografica della zona serve, fra l’altro, ad individuare una certa potenziale clientela con la quale il preponente vuole entrare in contatto.

Viene sancita l’irrinunziabilità, poi, del diritto di ottenere un documento che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. La ratio della norma risiede evidentemente nell’esigenza di garantire alle parti la conoscenza certa delle loro prerogative e dei loro obblighi contrattuali, facilitandone anche la prova.