ART. 1751 bis C.C. PATTO DI NON CONCORRENZA

Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.

L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

  1. alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
  2. alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
  3. all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
  4. all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Il patto di non concorrenza è volto a garantire il preponente dalla possibilità che l’agente possa servirsi di quanto appreso (in senso lato: tecniche di vendita, conoscenza dei prodotti ma anche clientela ecc.) dall’incarico svolto presso questi per svolgere l’attività in proprio o per conto di altri, ciò che gli arrecherebbe un danno. Tuttavia, poichè esso limita la libertà contrattuale dell’agente, la sua stipula è circondata da specifiche cautele, quali la durata limitata, la forma scritta, la circoscrizione territoriale, il diritto ad una indennità per l’agente.

Il tema della menzionata indennità è molto dibattuto sia circa la sua quantificazione e sia circa il caso, molto frequente, in cui la mandante non paghi il patto, ma pretenda l’astensione.

Senza pagamento nessun rispetto del patto seppur contrattualizzato.